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Convenzioni di cooperazione

L’Università degli Studi della Basilicata promuove lo sviluppo di attività congiunte di didattica e ricerca e favorisce lo scambio di docenti e studenti, attraverso l'istituzione, l'incremento ed il consolidamento di relazioni istituzionali con numerosi atenei/istituti/organismi/centri di ricerca nazionali ed internazionali. Rientrano tra gli obiettivi prioritari di tali iniziative:

  • la partecipazione a programmi di ricerca;
  • le attività didattiche integrate;
  • lo scambio di personale docente, ricercatori, personale amministrativo, dottorandi, studenti, ecc.;
  • l'utilizzo di apparecchiature scientifiche;
  • la partecipazione a convegni, simposi, seminari congressi, ecc.;
  • i programmi integrati di studio per il conseguimento di titoli a doppio riconoscimento;
  • lo scambio di visite di studiosi;
  • lo scambio di informazioni, documentazioni e pubblicazioni scientifiche;
  • gli incontri di studio, seminari e corsi su temi previsti dall’accordo.

Convenzioni stipulate dall'Università degli Studi della Basilicata (piattaforma MUR/CINECA(N.B.: per prendere visione degli accordi in essere è necessario utilizzare la ricerca avanzate e inserire il nome o parte di esso es. Basilicata nella sezione Università/ente contraenete del menù a sinistra).

La formalizzazione di tali rapporti avviene attraverso la stipula di accordi di cooperazione.

  • Modalità di attivazione, proponenti e schemi-tipo

Gli accordi definiscono le attività di interscambio e di ricerca, gli aspetti finanziari e la durata del rapporto. Vengono attivati su proposta del Rettore, dei Docenti delle singole Scuole, dei Dipartimenti. Procedura (approvata dagli Organi di Governo dell’Ateneo). Le principali tipologie di accordo sono:

  1. Accordo quadro: accordo di cooperazione di interesse generale dell’Ateneo, stipulato su proposta di una o più strutture o dal Rettore stesso;
  2. Accordo specifico: accordo di cooperazione specifico su un particolare settore scientifico/tematiche di ricerca, stipulato su proposta di una struttura come "protocollo aggiuntivo" ad un precedente accordo quadro (in tal caso la scadenza ala medesima dell'Accordo quadro) o come accordo a sé stante;
  3. Protocollo aggiuntivo per scambio studenti: protocollo aggiuntivo ad un accordo specifico per regolare le modalità di scambio studenti (al di fuori degli accordi ERAMUS +) o come accordo a sé stante, stipulato su proposta di una struttura, di un docente proponente o dal Rettore.

Tipologie di accordo approvate dagli Organi Accademici

  1. Accordo quadro (IT) ; Cooperation Framework Agreement (EN);
  2. Accordo specifico (IT); Additional protocol (EN);
  3. Protocollo aggiuntivo mobilità studenti (IT); Special additional protocol students exchange (EN).

Gli accordi di cooperazione conformi ai suddetti schemi-tipo, potranno essere firmati dal Rettore, previa approvazione del Consiglio della struttura primaria proponente e previo controllo di conformità da parte del Servizio Internazionalizzazione. In sintesi, l'iter di approvazione di un accordo di cooperazione interuniversitaria prevede che:

  1. venga concordato il/i testo/i dell’accordo/i con il partner straniero sulla base dei suddetti schemi-tipo (nel caso in cui si richiedano consulenze/ supporto da parte del Servizio Internazionalizzazione inviare  il/i testo/i dell’accordo/i in formato .doc prima della trasmissione in Dipartimento);
  2. venga sottoposto il/i testo/i dell’accordo/i al Consiglio della struttura proponente per l'approvazione;
  3. il/i deliberato/i, unitamente al/ai testo/i dell’accordo/i, siano trasmessi al Servizio Internazionalizzazione mediante protocollo informatico. Al fine di velocizzare il processo di firma o l'istruzione della pratica, il docente di riferimento una volta ottenuto il parere autorizzativo da parte del Consiglio, provvederà all'acquisizione della firma del partner estero prima dell'invio al Servizio Internazionalizzazione. In caso di problemi di qualsivoglia natura contattare il servizio (rel.int@unibas.it).

Qualora il testo dell’accordo sia conforme agli schemi-tipo approvati dal Senato Accademico (o adattabili agli schemi-tipo/introduzione di modifiche anche a seguito di nuove normative),  si provvederà direttamente ad acquisire la firma del Rettore ed all’invio alla controparte straniera, nonché all’archiviazione dello stesso; in caso contrario si provvederà ad istruire la pratica per l’approvazione da parte del Senato Accademico e ai successivi adempimenti (firma dell’accordo da parte del Rettore, invio alla controparte straniera). Gli accordi firmati da entrambe le parti coinvolte sono pubblicati sul sito del CINECA.

Nel caso di accordi di cooperazione per l'istituzione di percorsi didattici congiunti (lauree congiunte, dottorati internazionali), essi non possono prescindere dall'assenso, di volta in volta, da parte del Senato Accademico, previa acquisizione dei pareri delle Scuole/Dipartimenti proponenti.

  • Aspetti finanziari cooperazione

Non sono previsti oneri finanziari a carico dell’Amministrazione centrale. Le spese derivanti dagli accordi graveranno sui fondi delle strutture direttamente coinvolte nell’iniziativa. Tuttavia, nell'ottica di favorire la mobilità, l'Università può destinare fondi per sostenere parte delle spese di iscrizione e di soggiorno all’estero agli studenti più meritevoli attraverso iniziative specifiche per l'internazionalizzazione, finanziare iniziative di cooperazione finalizzati all’ampliamento/consolidamento dell’internazionalizzazione dell’Ateneo attraverso la costruzione di nuovi partenariati per percorsi didattici/progetti di ricerca congiunti.

  • Monitoraggio dell'attività di cooperazione

​Il personale docente proponente e responsabile dell'accordo/convenzione/protocollo dell'Ateneo è tenuto a produrre una breve relazione intermedia a un anno dalla stipula dell'accordo/protocollo e una finale alla scadenza dello stesso sulle attività realizzate e sul valore aggiunto apportato all'Ateneo. Al fine di agevolare la presentazione delle stesse è stato predisposto il Google Form (link a breve disponibile). E' a cura del docente rispettare le scadenze. 

  • Rinnovo e proroga

Per i rinnovi si applica la medesima procedura prevista per la proposizione e stipula degli accordi. La richiesta di rinnovo, da sottoporre al Consiglio della struttura proponente, contenete le  motivazioni sottese alla richiesta e una relazione sulle attività svolte, dovrà pervenire unitamente alla documentazione di rito al Servizio Internazionalizzazione almeno due mesi dalla scadenza dell’Accordo

Qualora si intenda prorogare un accordo in scadenza mantenendo inalterate tutte le condizioni e termini pattuiti in sede di stipula dell’accordo, è possibile, previo assenso da parte della sede estera coinvolta, ricorrere ad un protocollo di intesa/accordo integrativo, che costituirà parte integrante dell’accordo originario e che posticiperà esclusivamente il termine conclusivo inizialmente stabilito, richiamando nelle premesse l'Accordo stesso ed i risultati con esso raggiunti. 

Se esplicitamente previsto negli accordi di cooperazione, questi potranno essere rinnovati tacitamente per una sola volta e per un numero equivalente di anni (massimo). Tuttavia, il personale docente proponente e responsabile dell'accordo/convenzione/protocollo dell'Ateneo dovrà inviare, almeno due mesi prima del termine della durata iniziale dell'accordo (tre, cinque anni max.), apposita relazione sulle attività svolte.