SOSPENSIONE DELLA MOBILITA'
Linterruzione della mobilità (sia per studio che per traineeship) sarà trattata come linterruzione dellazienda per ferie nel caso della mobilità per traineeship e, pertanto, i contributi verranno comunque mantenuti. Il periodo di chiusura non verrà calcolo ai fini della durata minima del periodo di studio/tirocinio, ma sarà calcolato ai fini del periodo massimo di 12 mesi per ciascun ciclo di studio per il quale lo stesso studente può ricevere sovvenzioni per periodi di mobilità.
In base alla Nota dellAgenzia Nazionale Erasmus+ n. 3/20 del 3 aprile 2020, nel caso in cui si decida di sospendere la mobilità, essa è da intendersi temporaneamente sospesa. Ciò avviene, ad esempio, nel caso in cui:
- si decida di rimanere nel Paese ospitante e si è certi di riprendere successivamente le attività quando la sede sarà nuovamenteoperativa e, nel contempo, si accetta di seguire le attività di apprendimento in modalità distance learning, se rese disponibili dall'istituzione/organizzazione ospitante;
- si è costretti a restare, all'estero, a causa delle restrizioni di viaggio imposte dalle autorità nazionali.
Nel primo caso verrà mantenuto il prefinanziamento ricevuto e luniversità corrisponderà il saldo dovuto se lattività riprenderà dopo il periodo di sospensione; diversamente dovrà restituire la sovvenzione non dovuta. Ad esempio, se la mobilità è iniziata il 1° gennaio e doveva concludersi il 1° luglio, ma le attività sono state sospese il 15 marzo, il partecipante resta nel paese ospitante e riprende lattività il 1° aprile, riceverà la sovvenzione anche per il periodo dal 16 al 30 marzo. I partecipanti riceveranno leventuale saldo spettante per il periodo effettivamente svolto, comprensivo del periodo di sospensione.
Nel secondo caso, si manterrà la borsa di mobilità durante il periodo di sospensione se costretti a restare forzatamente all'estero (anche se non può seguire attività online), a causa delle restrizioni di viaggio imposte dalle autorità nazionali, fino al rientro in Italia (da biglietto o da certificato rilasciato dalla sede estera al termine del periodo). Nel caso di spese aggiuntive effettivamente sostenute e non recuperate, lo studente potrà richiederne il rimborso e corredare la richiesta con idonea documentazione giustificativa (ricevute, scontrini, fatture, con prova del mancato recupero delle spese sostenute).
In entrambi i casi allimporto dovuto può essere aggiunto il rimborso delle spese sopra citate e non rimborsate da terzi (es. compagnia aerea, locatore) fino allammontare complessivo della borsa. Ai rimborsi si potrà procedere solo alle condizioni di cui sopra, previa autorizzazione dellAgenzia Nazionale Erasmus +
SOSPENSIONE DELLA MOBILITA' CON RIENTRO IN ITALIA E PROSEGUIMENTO ERASMUS IN MODALITA' VIRTUALE (DISTANCE LEARNING/TRAINING)
Gli studenti che hanno dovuto interrompere la mobilità e che sono rientrati in Italia possono proseguire virtualmente la mobilità Erasmus, mantenendo i contributi spettanti e beneficiando delle attività di apprendimento a distanza che gli Istituti/Imprese nei Paesi di destinazione della mobilità renderanno disponibili, nel rispetto del piano di studio/formazione (Learning/Training Agreement Erasmus approvato) e come concordato con il proprio Istituto di appartenenza, per completare lacquisizione di tutti gli ECTS previsti anche sostenendo prove a distanza. Luniversità riconoscerà tutte le attività svolte e i crediti acquisiti risultanti nel Transcript of Records/Training Certificate, svolti online o in presenza.
Tale autorizzazione è estesa anche ai tirocini, laddove gli enti autorizzino la sostituzione delle attività frontali con attività di formazione a distanza.
In entrambi i casi sia per attività di studio che per quelle di formazione, gli studenti dovranno fornire prova dellavvenuto invito a seguire le attività online.
Lo studente rientrato in Italia potrà seguire anche le lezioni offerte dallUNIBAS, purché si impegni prioritariamente a sostenere tutti gli esami esteri previsti e concordati sul Learning Agreement. Non sarà invece possibile sostenere esami in Italia finché rimarrà aperta la mobilità Erasmus.
Eventuali costi aggiuntivi sostenuti e non recuperati per il rientro anticipato (es: acquisto di un nuovo biglietto aereo molto costoso) potranno essere rimborsati solo se il contributo unitario spettante per la mobilità (importo complessivo della borsa assegnata) non sia sufficiente a coprire tali costi. Le spese aggiuntive dovranno essere supportate da idonea documentazione giustificativa (ricevute, scontrini, fatture) da inviare a corredo della richiesta del rimborso. Si dovrà altresì fornire prova dellimpossibilità a recuperare tali spese (es: dichiarazione del locatario/contratto di locazione dal quale si evinca che la caparra non sarà restituita).
Per le spese di viaggio e soggiorno:
Es 1:
- n. 3 mensilità in distance learning,
- borsa mensile erogata al partecipante durante la permanenza in Italia Euro 250x3 mesi= Euro 750,00;
- costi di viaggio sostenuti per il rientro causa COVID-19 = Euro 200, costi di soggiorno sostenuti per il rientro causa COVID-19 = Euro 300.
Poiché il contributo totale spettante per la mobilità erogato durante la permanenza in Italia è superiore ai costi sostenuti per il viaggio e soggiorno (Euro 500), lo studente non percepirà alcun rimborso;
Es 2:
- n. 3 mensilità in distance learning,
- borsa mensile erogata al partecipante durante la permanenza in Italia Euro 250x 3 mesi = Euro 750,00, costi di viaggio sostenuti per il rientro causa COVID-19 = Euro 400, costi di soggiorno sostenuti per il rientro causa COVID-19 = Euro 410.
Poiché il contributo totale spettante per la mobilità erogato durante la permanenza in Italia è inferiore ai costi sostenuti per il viaggio, lo studente riceverà Euro 60 (Euro 810 - 750 = Euro 60).
Eventuali rimborsi saranno corrisposti al termine della mobilità.
Si ricorda che il partecipante potrà richiedere il rimborso dei costi di viaggio sostenuti per il rientro in sede causa COVID-19 allARDSU, come da regolamento ARDSU per gli scambi transnazionali (http://www.ardsubasilicata.it/main/page/1/29/1/2016/Contributo_mobilità_internazionale ).
Ai fini del rimborso per causa di forza maggiore il partecipante dovrà presentare:
- Comunicazione di sospensione per causa di forza maggiore Erasmus a.a. 2019/2020
- Costi di alloggio (caparre, soggiorno anticipato, etc.) corredati di documentazione giustificativa (scontrini, ricevute, etc.)
- Costi di viaggio (aerei, treni, etc.) corredati di documentazione giustificativa (scontrini, ricevute, etc.) NOTA BENE: per ottenere il rimborso occorrerà avere esperito preventivamente il tentativo di rimborso dal vettore, invano, o da compagnie assicurative con le quali si sia stipulata unassicurazione di viaggio
- Altri costi (assicurazione, visti, etc.) corredati di documentazione giustificativa (scontrini, ricevute, etc.)
Gli eventuali costi aggiuntivi, potranno essere coperti nei limiti della sovvenzione concessa al beneficiario per la singola mobilità